I Livelli Baronali del Circeo - Parte 2^
SCHEMA DI CALCOLO PER L'AFFRANCAZIONE
Premessa:
Nel caso che ad oggi interessa San Felice Circeo per quanto concerne il diritto di “livellario” di cui il “concedente” è rappresentato dall’asse eredi AGUET, bisogna ricordare che se è vero che l’unità del Regno d’Italia fu decretata nel 1861, è vero anche che questo non comprendeva ancora Roma e le terre che si estendevano sino alla località “Epitaffio” sita poco dopo Terracina (LT) - lato Napoli, per cui nel 1861 il Feudo di San Felice era ancora sotto la gestione della Reverenda Camera Apostolica” e lo rimase sino al 1870 quando con la “breccia di Porta Pia” il papa si ritirò sul colle Vaticano e rinunciò di fatto a combattere e lascia le terre di San Felice ai Savoia.
Nel frattempo, nel 1865 era stato promulgato il Codice Civile ove prevedeva per la prima volta il diritto di “Enfiteusi”. Singolare è che il diritto Canonico applicato sino ai primi del 1870 sul feudo di San Felice prevedeva l’utilista (possessore del Bene) e il titolare del dominio (diretto dominio), così, la chiesa, nel riscuotere annualmente la rendita, indicava che l’incasso era percepito dall’enfiteuta… nome e cognome e fu paternità...
Qui nascerebbe l’equivoco che oggi apparirebbe, infatti, il diritto sull’enfiteuta/livellario applicato durante il governo pontificio è ben diverso da quello che ha solo lo stesso nome di istituzione nel 1865 nel Regno d’Italia. Inoltre, nessuna legge di raccordo specifica sulla questione fu emessa dal Regno appena subentrato al Vaticano. A questo si deve aggiungere che nessun contratto stilato effettivamente tra le parti esisterebbe a mezzo notaio con successiva registrazione e trascrizione pubblicistica, se non si troverebbero solo il tramandarsi tra livellari di tale utile dominio tra parenti per successione o per vendita.
Naturalmente si sta parlando di quegli immobili che non sono stati oggetto - dopo il 1870 - di accensione di regolare contratto di enfiteusi che il Signor “Barone” James AGUET usava instaurare in rari casi innanzi a notaio il quale sottoponeva l’atto a controfirma di tutte le parti in presenza di testimoni, testimoni che raddoppiavano quando l’enfiteuta era analfabeta ed illetterato (quasi sempre). Naturalmente non si sta parlando di quegli immobili dove James AGUET vendeva l’intera proprietà alla presenza di notaio e con controfirma di tutte le parti in presenza di testimoni.
Pertanto, la stessa Corte Costituzionale in una sua delle sue decisioni, in sostanza, asserirà che il “livello” è equiparabile al nuovo diritto di enfiteusi del Regno d’Italia quando se ne dimostrano le similari rispondenze e i conseguenti effetti derivati dagli obblighi contrattuali di una attuale “contratto di enfiteusi”. Non andiamo oltre perché è materia sottoposta alle valutazioni dei giudici caso per caso sino a quando la norma sarà raccordata e ridefinita dal legislatore risolvendo la problematica con la promulgazione di una norma speciale.
CASO IN CUI IL CITTADINO INTENDE AFFRANCARE IL FONDO
La norma vigente prevede che il “livellario” può decidere di affrancare il fondo per diventare l’intero proprietario del bene e a questa procedura gli eredi AGUET non possono opporsi e sono obbligati a sottostare. Il problema è che per fare ciò il livellario deve dichiarare di sua spontanea volontà che esiste un regime di “Enfiteusi” e pertanto accetta di sottostare a quanto stabilisce oggi la legge in questo caso, così dovrà affrancare anche la casa e altri immobili che sono stati costruiti nel tempo sul terreno un tempo agricolo.
Terreno che gli antichi Sanfeliciani ebbero in consegna dalla Reverenda Camera Apostolica per coltivare e così trovare un mezzo di sostentamento che in cambio prevedeva il versamento di un canone che era la rendita che percepiva annualmente la chiesa. Pertanto il Sanfeliciano o la persona che oggi detiene il diritto di “livellario” deve richiedere l’affrancazione dichiarando che per lui esiste in atto un contratto rispondente all’Enfiteusi e così il competente organo giurisdizionale nomina un perito a cui è demandato il compito di calcolare a quanto ammonta la somma da liquidare agli eredi “Baronali”.
La valutazione del capitale di affranco viene determinato sulla base di un valore venale dell’area per un equo saggio di rendimento, l’importo ottenuto viene moltiplicato per 15 volte ai sensi dell’art. 9 della Legge 18 dicembre 1970 n. 1138 e in conformità delle disposizioni impartite dal Ministero delle Finanze con nota n. E2/15127 del 26 ottobre 2000. Da recenti perizie svolte in vari altri comuni d’Italia aventi lo stesso problema, si è fatta una media e si propone indicativamente un esempio di calcolo su un appezzamento di terreno base di 1.000 metri quadrati con indice di edificabilità pari a 0,20 metri cubi (secondo il PRG in loco vigente) e dove nel frattempo sono stati edificati due appartamenti di 100 mq cadauno con rendita catastale di € 400,00 e l’altro di € 500,00 superando così di gran lunga la cubatura permessa dalle norme e quindi sanati per l’eccedenza dal Livellario grazie alla prima legge sul condono del 1987.
Pertanto avremo:
Valore del terreno:
- 1000 mq x 0,20 mc edificabili = 200 metri cubi x valore venale individuato in 150 Euro al metro cubo per una somma complessiva di € 30.000,00, a questi bisogna applicare un equo saggio d’interesse di rendimento individuabile nel 3%, pertanto avremo la somma di € 900,00 quale unità di base che sarà moltiplicato per 15 volte arrivando così a: € 13.500;
Valore degli appartamenti:
- Appartamento con rendita catastale di € 400,00
Rendita moltiplicata per coefficiente di rivalutazione catastale pari a 126 darà € 50.400,00
Moltiplicando per il saggio di capitalizzazione del 3% avremo € 1.512 moltiplicato per 15 volte avremo: € 22.680 che moltiplicato per l’equo saggio d’interesse di rendimento anch’esso del 3% avremo € 680,00 ancora moltiplicato per 15, infine avremo: € 10.200,00;
- Appartamento con rendita catastale di € 500,00
Rendita moltiplicata per coefficiente di rivalutazione catastale pari a 126 darà € 63.000,00
Moltiplicando per il saggio di capitalizzazione del 3% avremo € 1.890 moltiplicato per 15 volte avremo: € 28.350 che moltiplicato per l’equo saggio d’interesse di rendimento anch’esso del 3% avremo € 850,50 ancora moltiplicato per 15, infine avremo: € 12.757,00.
Valore dei cannoni arretrati
- Si omette di indicare il valere di 5 anni di canoni arretrati dovuti perché la valutazione è legata a determinati eventi temporali e al fatto che alcuni disposti considerano assorbito il canone arretrato con l’eseguire la valutazione di capitalizzazione, quindi, alla somma finale si dovrà aggiungere una eventuale somma non ora definibile.
Costo del procedimento giurisdizionale
Tenendo conto il costo del “contributo unificato”, del costo della perizia e del consulente legale (avvocato) se il tutto termina i un giudizio di primo grado senza appello delle parti si stima in complessivi € 10.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL’AFFRANCAZIONE € 46.457,00 (salvo l’ulteriore computo dei canoni arretrati)
COMMENTO
Tenuto conto di quanto sopra e del costo complessivo dell’operazione, detraendo anche per gli eredi il costo giurisdizionale di €10.000,00 gli rimarrà una somma netta di euro 36.457,00.
Attualmente gli eredi Aguet detengono per se e per quelli riuniti nella società “Eredi AGUET S.r.l.” complessivamente il 100% (salvo ulteriori sviluppi) e, pertanto, secondo il caso di affrancazione appena dimostrato, percepiranno singolarmente per ognuno dei quattro ramo BLANC € 4.557,13, mentre la società S.r.l. assorbirà € 18.228,50. Forse per tener alto il nome dell’avo Aguet James che con tanta iniziativa prodromica e lungimirante creò le basi per aumentare il valore della sua intera proprietà proprio permettendo alla restante proprietà sottoposta a livello di svilupparsi senza vessarla già rinunciando ai canoni enfiteutici, sarebbe utile che oggi:
- La pretesa che di fatto è da subito richiesta dall’asse AGUET di volere l’intero valore venale sul bene sopra indicato che è in base sistema di valutazione immobiliare MEF e che ammonterebbe a circa euro 400.000,00, dovrebbe essere esclusa a priori visto che poi nelle sedi del tribunale competente si arriva alla somma di 46.457,00;
- Comunque, la somma di 46.457,00 sarebbe opportuno ridurla con convenzione per evitare lunghi contenziosi dove, ce lo si lasci dire, ci troverebbero lucro solo gli avvocati.
Resta inteso che in caso di contenzioso che continua tra le parti nelle sedi d’Appello e di Cassazione si stravolgerebbero le sopra proiezioni.
CASO IN CUI IL CITTADINO INTENDE AVVALERSI DELL’AVVENUTA INTERVERSIONE DEL POSSESSO CON RICORSI SPECIFICI IN TRIBUNALE
In questo caso si rientrerebbe in una o più delle altre quattro casistiche di cui non si possono fare al momento utili proiezioni se non l’aumentare dei costi dei contenziosi.
PROBLEMATICHE GIURIDICHE NELLA GESTIONE DEI BENI TERRENI ED IMMOBILI URBANI SOTTOPOSTI A DIRITTI DI LIVELLO
A seguito delle innovazioni delle recenti norme, appare sempre più difficile utilizzare l’istituto delle autocertificazioni e degli atti notori in sede di redazione di atti presso i notai, successioni, accatastamenti il tutto per trasmettere ad altri i diritti reali e livellari.
A queste vanno aggiunte le modifiche da apportare o per fare migliorie sui beni in argomento in merito ad ottenere le autorizzazioni amministrative ai sensi del T.U. sull’urbanistica.
Vanno aggiunte le problematiche che emergerebbero in caso di commistione con violazioni alle leggi penali a seguito della successione presentata dagli AGUET/BLANC per enfiteusi dichiarando di aver eseguito ricognizione su tali beni.
Si pensi ai mezzi informatici e le banche dati odierne che permettono un controllo diretto e indiretto sui beni censiti dagli eredi Baronali con la recente ricognizione e la loro responsabilità futura perché non è più possibile dire “non sapevo” in caso di:
- abuso edilizio su terreno sottoposto a diritti di livello
- acquisizione al patrimonio comunale per abusivismo edilizio su terreno con livello;
- una associazione criminale o altre similari che vadano ad edificare su terreni sottoposti a livello o ad utilizzarli per creare realtà economiche che alimentano l’attività criminale stessa.
Saranno questi gli altri aspetti che dovrà valutare ogni giudice di qualsiasi grado con estrema attenzione al concorso diretto o concorso esterno nonché ad una negligenza in vigilando, e, comunque sarà uno dei compiti del legislatore da dipanare in un prossimo futuro.
17 luglio 2017 | agg.1